Nessuna riduzione del bonus sanificazione 2021

Pubblicato il 11 novembre 2021

L’art. 32, Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, ha riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI), fino ad un massimo di euro 60.000,00 per ciascun beneficiario, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno corrente.

Il beneficio è rivolto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

Con il provvedimento del 15 luglio 2021, prot. n. 191910, l’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dell’indennizzo, disponendo che:

Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni presentate entro il 4 novembre 2021 è pari a euro 83.076.075,00 - importo inferiore al limite di spesa previsto pari a euro 200 milioni - l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 10 novembre 2021, prot. n. 309145, comunica che l’ammontare massimo del credito d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei DPI è fruibile in misura pari al 100%.

Le modalità, i termini e le condizioni di fruizione del credito restano quelle disposte dal suddetto provvedimento del 15 luglio 2021.

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