Nessuna servitù di parcheggio

Pubblicato il 11 novembre 2014 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 23708 del 6 novembre 2014 – il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo “non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù”.

Rispetto alla servitù, difetta la realitas, l'inerenza, ossia, al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso.

Del resto, la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedono al fondo non può integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, bensì in un vantaggio affatto personale dei proprietari.

Sulla scorta di queste considerazioni, la Suprema corte ha accolto il ricorso presentato da una srl contro la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto l'esistenza di una servitù di parcheggio costituita a mezzo di contratto.

Negozio nullo per impossibilità dell'oggetto

La Corte ha, in particolare, aderito alle doglianze della ricorrente srl evidenziando, nella specie, la nullità della volontà negoziale per impossibilità dell'oggetto.
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