Niente assegno di mantenimento per la moglie, se il marito non ha di che vivere

Pubblicato il 09 aprile 2015 Con ordinanza n. 7053 depositata l'8 aprile 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto il ricorso di un coniuge, avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello aveva confermato il suo obbligo – disposto dal Tribunale in sede di separazione dalla moglie – di versare in favore di quest’ultima un assegno di mantenimento.

Lamentava in proposito il marito ricorrente, come la Corte territoriale non avesse tenuto conto che, sebbene egli a differenza della moglie, percepisse uno stipendio fisso mensile, lo stesso era tuttavia gravato da molteplici esborsi, tra cui, l’assegno di mantenimento versato per i figli, il mutuo della casa coniugale (che si era totalmente accollato) ed altre rate fisse.

Detratte tali spese, rimaneva al marito una cifra assai esigua ed assolutamente insufficiente per far fronte ai suoi bisogni quotidiani.

La Cassazione, ritenendo fondata detta doglianza e cassando il provvedimento impugnato con rinvio – ha rilevato come in effetti la Corte d’Appello, nel porre a confronto le posizioni reddituali dei due coniugi, avesse totalmente omesso di valutare l’incidenza degli indicati esborsi (sicuramente non esigui rispetto al reddito percepito) sulla complessiva situazione economica del marito.

Solo ad esito di una valutazione più obiettiva – ha dunque concluso la Corte Suprema – sarà possibile stabilire se la moglie abbia diritto o meno all’assegno di mantenimento.
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