Niente atto di trasferimento per gli immobili privi di identificazione catastale

Pubblicato il 07 giugno 2010
Le nuove prescrizioni contenute nell'articolo 19, comma 14, del recente Decreto legge n. 78/2010, che sanciscono - a partire dal 1° luglio 2010 - la nullità degli atti pubblici e delle scritture private autenticate quando gli stessi, avendo ad oggetto “il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti”, non contengano l'identificazione catastale o il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto o la dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie resa in atti dagli intestatari, si riferiscono a tutti gli atti tra vivi - quali la compravendita, la permuta, la donazione, gli atti di concessione di ipoteca, la divisione, la costituzione di servitù, l'attribuzione di beni a un trustee, il conferimento di immobili in una società – che concernono “unità immobiliari urbane”. Ne rimangono, quindi, esclusi i terreni.

In ogni caso, viene precisato che, prima della stipula dei predetti atti, il notaio debba individuare gli intestatari catastali e verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari. Il dubbio che si pone è se la mancanza di allineamento tra le indicazioni contenute nelle due banche dati possa determinare il blocco della contrattazione, e quindi se, per stipulare, occorra procedere a una preventiva attività di allineamento.

Tra le altre prescrizioni, si segnala l'introduzione dell'obbligo di aggiornamento catastale a carico dei titolari di diritti reali su immobili che non risultino dichiarati in Catasto o su immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza o di destinazione non dichiarata in Catasto. La dichiarazione di aggiornamento dovrà essere presentata, ai fini fiscali, entro il 31 dicembre di quest'anno altrimenti sarà il Territorio a procedere d'ufficio, a partire dal 2011, attribuendo ai vari immobili una rendita presunta, tramite il programma Docfa. E' stato espunto dal testo della bozza il bonus tributario che avrebbe dovuto incentivare tale aggiornamento. Le nuove rendite catastali decorreranno, ai fini fiscali, a partire dal 1°gennaio dell'anno successivo a quello in cui gli edifici sono stati ultimati. Se il momento di ultimazione non è noto, la rendita decorrerà dal 1°gennaio dell'anno di pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” degli elenchi delle particelle catastali "sospette".
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