Niente atto impositivo a carico della Srl cancellata dal registro

Pubblicato il 14 maggio 2012 Con sentenza n. 27/49/12 del 2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione con cui i giudici di prime cure avevano annullato un atto impositivo - nella specie un accertamento Ires e Irap - notificato ad una Srl dopo un anno dalla sua cancellazione.

A fronte delle doglianze avanzate dal Fisco, secondo cui la società avrebbe dovuto ritenersi estinta solo dopo il soddisfacimento di tutti i debiti sociali oggetto di accertamento, i giudici regionali hanno per contro ricordato il principio sancito dalla sentenza delle Sezioni unite di cassazione n. 4062/2010, secondo cui la cancellazione di una società dal registro delle imprese ha natura costitutiva e determina l'estinzione della società cancellata a ogni effetto di legge.

In definitiva, quindi, l’atto impositivo di specie era da considerare illegittimo proprio in quanto emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese.
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