Niente comunicazione alla Cassa per l'avvocato straniero

Pubblicato il 27 novembre 2009
Per la Cassazione - sentenza n. 24784 del 25 novembre 2009 - l'avvocato di un paese dell'Unione europea che sia iscritto all'Albo del suo paese, nonché alla relativa cassa previdenziale estera, deve considerarsi esonerato dall'obbligo dichiarativo prescritto dalla Cassa forense italiana ed avente ad oggetto la comunicazione del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari dichiarato ai fini dell'Iva.

Una diversa interpretazione, spiegano i giudici di legittimità, “sarebbe idonea a determinare una discriminazione sulla base della nazionalità, ed un pregiudizio per la libertà di stabilimento, in violazione dei principi del Trattato”.

La vicenda posta all'attenzione della Corte di cassazione riguardava un legale di un Paese comunitario a cui era stata notificata una cartella esattoriale, per contro della Cassa Nazionale forense, in riscossione della sanzione irrogatagli per non aver comunicato i dati prescritti dall'art. 17 della legge 576/80. L'avvocato si era rivolto al Tribunale, prima, e alla Corte d'appello, poi, per far accertare l'inesistenza nei suoi confronti dell'obbligo di trasmissione. I giudici di merito, tuttavia, non avevano accolto le sue istanze. Da qui il giudizio in Cassazione nel quale il legale ha finalmente ottenuto una pronuncia favorevole.
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