Niente concussione se manca l'utilità

Pubblicato il 18 marzo 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 10792 del 16 marzo 2011, ha rigettato il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo avverso la decisione con cui il Gup aveva dichiarato il non luogo a procedere per il reato di tentata concussione nei confronti di un capo dello Stato maggiore dei Carabinieri che aveva invitato, nel corso di una comunicazione telefonica, il presidente dell'Aci locale a trattare in maniera garbata una direttrice a lui sottoposta rammentandogli che, in caso contrario, Carabinieri o Guardia di Finanza avrebbero potuto intervenire presso il suo Ente con delle ispezioni.

I giudici di legittimità, in particolare, hanno aderito alle motivazioni del Giudice dell'udienza preliminare secondo cui, nella fattispecie in esame, difettava la sussistenza della “utilità” quale elemento tipizzante la figura della concussione. Mancava, cioè, un vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, ma oggettivamente apprezzabile che potesse essere ricollegato alla condotta del carabiniere.
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