Niente condanna penale al genitore indigente

Pubblicato il 21 settembre 2009
La Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 33942 depositata il 27 agosto scorso, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un padre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli lo aveva condannato per il mancato versamento dei mezzi di sussistenza alla moglie ed ai figli minori. L'uomo si era rivolto alla Corte di legittimità sottolineando come il mancato e puntuale versamento dell'assegno di mantenimento alla ex era conseguenza delle sue modeste condizioni economiche che gli avevano consentito solamente di adempiere parzialmente, “nei limiti in concreto da lui esigibili”. La Cassazione, dopo aver rilevato come la Corte d'appello non avesse affrontato affatto il problema della capacità reddituale dell'obbligato, né quindi verificato se si fosse venuta a determinare, in capo all'imputato, “una situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare, in maniera adeguata e congrua, le esigenze vitali dell'avente diritto”, ha deciso di accogliere le istanze dell'uomo disponendo un nuovo esame nel merito della vicenda.
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