Niente condanna per le molestie via mail

Pubblicato il 13 ottobre 2011 E' stata annullata dalla Corte di legittimità – sentenza n. 36779 del 12 ottobre 2011 – la decisione di condanna per molestie impartita dai giudici di merito nei confronti di due ragazzi per aver inviato numerosi messaggi indesiderati di posta elettronica ad una loro conoscente.

Per la Cassazione, infatti, la configurabilità del reato contestato andava esclusa in considerazione del mezzo utilizzato dagli imputati della posta elettronica con la quale “nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario si verificherebbe né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”. Mentre con la molestia recata con il telefono – si legge nel testo della decisione - “il destinatario non può sottrarsi, se non disattivando l'apparecchio telefonico”, nell'ipotesi di molestia tramite posta elettronica “una tale forzata intrusione nella libertà di comunicazione non si potrebbe, secondo il predetto precedente, verificare, come di certo non si verifica nel caso di molestia trasmessa tramite lettera”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy