Niente contact center per i disoccupati con requisiti ridotti

Pubblicato il 08 gennaio 2011 Con il messaggio n. 308/2011, l’Inps precisa che:

- non è utilizzabile il canale del contact center per le richieste di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, da presentare entro il 31 marzo 2011;

- anche la liquidazione delle domande di disoccupazione e/o di mobilità ordinaria non agricola, presentate via call center da utenti senza pin, può avvenire solo dopo che alla sezione anagrafica acquisita dallo stesso call center è abbinato il modello DS21.

Le precisazioni fanno seguito alla diffusione della circolare n. 170 del 31 dicembre 2010, in cui l'Inps ha fornito le istruzioni relative all'utilizzo del canale telematico per l'invio delle domande di disoccupazione ordinaria non agricola a partire dal 1° gennaio 2011.

Si ricorda, in proposito, che secondo la circolare citata la presentazione delle domande di disoccupazione in oggetto, può avvenire attraverso uno dei seguenti canali:

- internet, dal portale web dell'Inps, utilizzando i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino con il proprio Pin (successivamente all’invio è possibile stampare: la ricevuta di presentazione, sulla quale vengono evidenziate le integrazioni del cittadino e le ulteriori informazioni ricavate in automatico dalla procedura e il modello DS21 telematico);

- patronati/intermediari dell'Inps;

- contact center integrato Inps-Inail disponibile al numero verde 803.164 (le domande possono essere acquisite con o senza Pin del cittadino: l'operatore gestisce le domande degli utenti dotati di Pin come domande da sportello virtuale del cittadino; nel caso in cui l'utente non sia dotato di Pin, vengono acquisiti dal contact center i dati essenziali della domanda e successivamente copia di questa, con gli estremi identificativi, viene inviata a stretto giro di posta all'utente che provvederà a firmarla, eventualmente integrarla, e a farla pervenire, corredata di copia del documento d'identità, a mezzo fax al n. 800.803.164 o per posta alla struttura Inps competente).
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