Niente e-mail pubblicitarie senza consenso

Pubblicato il 30 maggio 2006

L’articolo 130 del Codice in materia di protezione dei dati personali vieta l’invio di una e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza il previo consenso dell’interessato. Il Garante per la privacy sottolinea che la reperibilità in rete di un indirizzo di posta elettronica non ne autorizza l’uso indiscriminato. Il relatore (Giuseppe Fortunato) del provvedimento che ha deciso, il 20 aprile, sul ricorso presentato da un cittadino che aveva ricevuto posta elettronica indesiderata, ha chiarito: “Occorre dire un fermo no alla prassi di mandare una e-mail pubblicitaria senza consenso e poi scusarsi affermando che comunque quella era l’unica comunicazione inviata. Così come bisogna smetterla con la prassi di reperire un indirizzo di posta elettronica su Internet e poi utilizzarlo per e-mail pubblicitarie non richieste. Il Garante non può tollerare tali comportamenti intrusivi”.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Dimissioni per fatti concludenti: la parola al tribunale di Ravenna

15/12/2025

Saldo IMU 2025 in scadenza

15/12/2025

Terzo settore e IVA: le novità del decreto

15/12/2025

Cessione della clientela: quale tassazione applicare?

15/12/2025

Pagamenti ai professionisti: CNF e UCPI contro il blocco dei compensi

15/12/2025

Credito d’imposta ZES e ZLS: fissate le percentuali definitive

15/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy