Niente esproprio sulla casa di abitazione che sia l'unico immobile di proprietà del contribuente

Pubblicato il 25 giugno 2013 L'articolo 52 del Decreto legge n. 69/2013, cosiddetto decreto “fare”, contiene importanti novità in materia di “Disposizioni per la riscossione mediante ruolo” ed espropriazione immobiliare in capo al contribuente debitore.

Si segnala, in particolare, che, ai sensi della nuova normativa, l'agente della riscossione non potrà dare corso all'espropriazione se l'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; nei casi diversi da quello appena descritto, si potrà procedere, invece, all'espropriazione immobiliare ma solo se l'importo complessivo del credito nei confronti del Fisco superi le 120mila euro.

Il venir meno della facoltà di esproprio non esclude che Equitalia possa esercitare, comunque, il potere di iscrivere ipoteca qualora il credito a ruolo superi le 20mila euro.

Inoltre, l'agente di riscossione può continuare ad intervenire in pignoramenti e vendite all'asta promossi dai creditori di diritto comune per i quali il citato divieto di esproprio non opera.
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