Niente evasione per chi viola i domiciliari per impossibile convivenza coi familiari

Pubblicato il 01 maggio 2010
Con sentenza n. 16673 del 30 aprile 2010, la Cassazione, Sesta sezione penale, ha annullato, “perché il fatto non sussiste”, la condanna impartita dai giudici di merito nei confronti di un ragazzo accusato di evasione dopo che, stante l'impossibile convivenza con i familiari, era uscito intenzionalmente da casa, luogo degli arresti domiciliari, alla presenza dei carabinieri, proprio al fine di “porre consapevolmente in essere una trasgressione idonea a ricondurlo in carcere”.

La complessiva valutazione delle dinamiche – spiegano i giudici di legittimità - “consente di escludere che nella specie vi sia stata «sottrazione» al controllo delle forze dell’ordine”. Ed infatti, il ragazzo, prima di uscire da casa, aveva appositamente chiamato i carabinieri, esprimendo loro, una volta giunti sul posto, la sua precisa volontà di voler rientrare in carcere. Per la Corte, in definitiva, la finalità dell'atto di violazione del limite territoriale non era quella di sottrarsi ai controlli di legge, bensì quella di ottenere semplicemente una impropria modifica del regime cautelare in atto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy