Niente falso ideologico per il deposito di bilanci non formalmente approvati

Pubblicato il 14 gennaio 2015 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1205 del 13 gennaio 2015, ha precisato che il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico non è integrabile nelle ipotesi in cui vengano depositati, presso l'ufficio del Registro delle imprese, dei bilanci di esercizio di una società non formalmente approvati.

Ed infatti – continua la Suprema corte – non esiste alcuna norma che conferisca attitudine probatoria all'attività dei funzionari della Camera di commercio addetti alla tenuta del Registro in ordine al contenuto degli atti di cui ricevono il deposito.

Anche se i detti funzionari rivestono, ai sensi dell'articolo 357 del Codice penale, la qualità di pubblico ufficiale, gli stessi, nella tenuta del registro e in relazione agli atti in esso annotati, certificano solo l'attività di deposito senza dover attestare il contenuto degli atti medesimi.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Autoliquidazione INAIL 2025/2026: guida al calcolo

22/01/2026

NASpI: ultimi giorni per la comunicazione di reddito presunto

22/01/2026

Rottamazione-quinquies per cartelle fino al 2023

22/01/2026

INAIL: guida all’autoliquidazione tra regolazione 2025 e rata 2026

22/01/2026

Autoliquidazione INAIL 2025/2026: premi ridotti con riserva di conguaglio

22/01/2026

Recupero ICI 2006-2011: obblighi per gli enti non commerciali

22/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy