Niente Irap nei collegi sindacali

Pubblicato il 30 maggio 2009 A pochi giorni dal saldo dell’Imposta sulle attività produttive, in calendario per il 16 giugno, arriva un’altra importante decisione in materia di Irap. Si tratta della sentenza n. 12653 (28 maggio 2009) della Corte di cassazione, che torna sul tema degli obblighi dei liberi professionisti. Secondo i giudici di merito non pagano l’Irap i ragionieri, consulenti e membri del collegio sindacale. Così, chi svolge l’attività di libero professionista avvalendosi di una struttura esterna, come può essere la società cui rilascia la consulenza, non paga il tributo. I giudici sono arrivati a tale conclusione rifacendosi al ragionamento seguito l’anno scorso per i liberi professionisti amministratori di società, anch’essi esenti. La decisione non si discosta neppure da quello che è divenuto il principio cardine dell’Irap, secondo cui “i presupposti dell’imposta per gli esercenti le attività professionali sono costituiti dal possesso da parte dei contribuenti di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio della professione o dell’avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui, presupposti la cui insussistenza era stata solo dedotta dal contribuente”. In più, ora viene precisato che “l’autonoma organizzazione rilevante è quella che fa capo al professionista e non quella dei terzi presso la quale egli opera”.
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