Niente licenziamento per chi litiga in ufficio e poi si riconcilia

Pubblicato il 15 aprile 2010

La sentenza della corte di Cassazione  n. 8737, del 13 aprile 2010, ha sancito che il licenziamento da parte di un’azienda di due lavoratori, che durante l’orario di lavoro hanno discusso arrivando alle mani, deve essere considerato illegittimo.

Nello specifico i due, un uomo e una donna, dopo la “baruffa” si erano riconciliati e quindi hanno presentato ricorso, prima di fronte al Tribunale di Teramo che, però, gli aveva dato torto, e poi di fronte alla Corte d'appello di l'Aquila, che aveva cambiato la decisione di merito e aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento.

Da qui il ricorso in Cassazione da parte dell’azienda. Ma i giudici di legittimità hanno ribadito la tesi dei giudici di merito, sostenendo che “per quanto concerne la contestata proporzionalità della sanzione irrogata dalla società rispetto alle infrazioni disciplinari commesse dagli intimati si rimarca che, in tema di licenziamento per giusta causa, spetta unicamente al giudice del merito - e non può essere sindacato in sede di legittimità se, come nella specie, sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o giuridici - l'accertamento che il fatto addebitato sia stato di gravità tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 2119 c.c”.

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