Niente reclamo per saltum contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione

Pubblicato il 25 ottobre 2011 La Cassazione, con la sentenza n. 22033 del 24 ottobre 2011, ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario di cassazione avanzato da un agente di riscossione, ai sensi dell'articolo 111, settimo comma, della Costituzione, avverso il provvedimento con cui il Tribunale aveva respinto, con gravame di spese, un reclamo dalla stessa proposto ex articolo 669-terdecies del Codice di procedura civile.

Nella specie, il reclamo era stato avanzato direttamente nei confronti del provvedimento ai sensi dell'articolo 586 C.p.c. “e, quindi, non già di una sospensione della vendita e perciò nel processo esecutivo, disposta nell'ambito della fase sommaria di uno dei siffatti procedimenti cognitivi di contestazione avverso l'esecuzione o i modi del suo svolgimento, bensì direttamente avverso un provvedimento reso dal giudice dell'esecuzione”.

La scelta del ricorrente di proposizione del reclamo per saltum – conclude la Corte – non può spiegare alcuna incidenza sulla natura di un provvedimento emesso nell'ambito di un procedimento inidoneo a dare luogo ad un provvedimento decisorio definitivo di diritti.
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