Niente registrazione se c'è il rischio di confusione

Pubblicato il 07 settembre 2009
La Corte di giustizia europea, con sentenza pronunciata nella causa C-498/07, ha spiegato che, per valutare il rischio di confusione tra marchi comunitari occorre effettuare una valutazione globale, basata sulla somiglianza sia visiva, sia fonetica che concettuale. E' stata così confermata una sentenza con cui il tribunale di primo grado aveva annullato la decisione dell'Uami (ufficio per l'armonizzazione del mercato interno) di accettare la registrazione di un marchio comunitario del tutto simile ad un marchio già precedentemente registrato. Il Tribunale, prima, e la Corte, poi, hanno sottolineato la presenza, nel caso in esame, di un concreto rischio di confusione per i consumatori europei.


Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy