Niente restituzione di denaro, senza titolo

Pubblicato il 20 settembre 2017

Per provare l’esistenza di un contratto di mutuo, posto a fondamento di una pretesa fatta valere in giudizio, non basta dimostrare l’avvenuta consegna del denaro o di altre cose fungibili, ma occorre dimostrare che tale consegna sia stata effettuata per un titolo che implichi l’obbligo di restituzione; solo in tal modo potendo dirsi adempiuto l’onere della prova del fatto costitutivo della domanda ex art. 2697 c.c.

Sulla scorta di questo principio, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha accolto il ricorso di un condominio, avverso la pretesa restituzione, da parte dell’amministratore, delle somme di denaro da quest’ultimo personalmente anticipate per far fronte ad alcuni scoperti del conto corrente intestato al condominio medesimo. Ora nel caso di specie – specificano gli Ermellini con ordinanza n. 21633 del 19 settembre 2017 - non risultava, dalla documentazione prodotta e dalla stesse dichiarazioni dell’amministratore, che fosse intercorso tra le parti alcun rapporto corrispondente ad un contratto di mutuo, che giustificasse dunque la pretesa restitutoria degli anticipi versati.

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