Niente rimessione in termini se il ritardo nell’impugnazione dipende da colpa del legale

Pubblicato il 19 gennaio 2013 Per la Cassazione – sentenza n. 2757 del 2013 – “l'eventuale inoperosità del difensore non può valere a rendere di fatto l'imputato estraneo alla vicenda processuale che lo interessa, così vanificando l'onere che pur sempre incombe sul medesimo imputato di sorvegliare la puntuale osservanza del mandato conferito al proprio difensore".

E’ stato, quindi, respinto il ricorso presentato da un detenuto avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato la sua richiesta di essere rimesso in termini per la proposizione dell’appello ad una sentenza di primo grado in quanto si era affidato ad un legale che aveva ritardato nel depositare l’impugnazione. Secondo la Corte, in particolare, non potevano dirsi integrati, nella specie, quegli eventi imprevedibili o cause di forza maggiore che avrebbero consentito la rimessione in termini.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del terzo trimestre 2025

03/10/2025

Istituzione della festa nazionale san Francesco d'Assisi

03/10/2025

CCNL Laboratori analisi e poliambulatori Cifa - Stesura dell'1/9/2025

03/10/2025

Accessi fiscali domiciliari e ruolo del giudice: chiarimenti della Cassazione

03/10/2025

Laboratori analisi Cifa. Rinnovo

03/10/2025

Approvato dal CDM il decreto Flussi: ecco le quote per il triennio 2026-2028

03/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy