Niente rimessione in termini se il ritardo nell’impugnazione dipende da colpa del legale

Pubblicato il 19 gennaio 2013 Per la Cassazione – sentenza n. 2757 del 2013 – “l'eventuale inoperosità del difensore non può valere a rendere di fatto l'imputato estraneo alla vicenda processuale che lo interessa, così vanificando l'onere che pur sempre incombe sul medesimo imputato di sorvegliare la puntuale osservanza del mandato conferito al proprio difensore".

E’ stato, quindi, respinto il ricorso presentato da un detenuto avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato la sua richiesta di essere rimesso in termini per la proposizione dell’appello ad una sentenza di primo grado in quanto si era affidato ad un legale che aveva ritardato nel depositare l’impugnazione. Secondo la Corte, in particolare, non potevano dirsi integrati, nella specie, quegli eventi imprevedibili o cause di forza maggiore che avrebbero consentito la rimessione in termini.
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