Niente rinvio da parte della Regione

Pubblicato il 22 marzo 2010
La Consulta – sentenza n. 101 depositata il 17 marzo 2010 – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e 4, 5 e 6 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, dell’articolo 58, comma 1, della Legge del Friuli-Venezia Giulia n. 5/2007 con cui la Regione di specie prevede che i Comuni provvedano al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con applicazione della procedura transitoria sino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale.
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