Niente sanzione penale per il clandestino che non fornisce documenti

Pubblicato il 01 marzo 2011 Le Sezioni unite penali della Cassazione, con una pronuncia le cui motivazioni saranno rese note nei prossimi giorni, ha sancito la non punibilità, in sede penale, della condotta dell'immigrato clandestino che non adempia all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la sua regolare presenza nel territorio dello Stato.
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