Niente sequestro nel garage dell'avvocato

Pubblicato il 04 giugno 2014 Con sentenza n. 23002 del 3 giugno 2014, la Corte di cassazione ha annullato, senza rinvio, il provvedimento con cui il tribunale del riesame, nel contesto di un'indagine per dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, aveva confermato il sequestro della documentazione di un avvocato reperita nel garage annesso al suo studio legale.

Divieto di sequestro dei documenti oggetto di difesa

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, l'organo giudicante nelle fasi di merito non aveva fatto corretta applicazione dell'articolo 103 del Codice di procedura penale ai sensi del quale, presso i difensori, non si può procedere a sequestro di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che questi ultimi non costituiscano corpo del reato.

E tale divieto – si evince nel testo della decisione – è operativo anche nei casi in cui l'archivio dell'avvocato sia dislocato, come nella specie, in luogo diverso dallo studio del professionista.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy