Niente sequestro preventivo sui beni acquistati prima della condotta criminosa

Pubblicato il 10 dicembre 2009
La Terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 46855 del 9 dicembre 2009, ha accolto il ricorso presentato da un uomo, imputato per evasione e frode fiscale, contro il provvedimento con cui era stata disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di un immobile acquistato l'anno precedente a quello per il quale gli erano stati contestati i reati tributari.

Per i giudici di legittimità, in particolare, poiché l'immobile era stato acquistato nel 2003, prima quindi dell'anno in contestazione (2004), non poteva trattarsi di un bene “acquisito a mezzo dell'utile costituito dall'evasione delle imposte sui redditi e del valore aggiunto relative agli anni 2005 e 2006”. Anche se - precisano i giudici - in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 322 ter c.p. “costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite, quando l'impiego di denaro sia casualmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo”, ciò - continua la Suprema Corte – doveva essere escluso nel caso di specie in quanto la condotta criminosa era successiva all'acquisto dell'immobile.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agricoltura, contributi Inps: importi e scadenze 2025

03/07/2025

Ammortizzatori sociali e tutele contro il caldo estremo: firmato il Protocollo

03/07/2025

DDL zone montane: incentivi per lo smart working e bonus natalità

03/07/2025

Gesto violento sul lavoro e danneggiamento: sì al licenziamento

03/07/2025

Cassa Forense: graduatorie ospitalità, centri estivi, studi, famiglie numerose

03/07/2025

Legge di delegazione europea 2024: novità per PMI

03/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy