No ai lavori di pubblica utilità, se chi guida in stato di ebbrezza provoca un incidente

Pubblicato il 17 febbraio 2015 Se chi guida in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, sussiste l’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis Codice della Strada, che, sebbene risulti soccombente o equivalente rispetto ad altre circostanze attenuanti, esclude tuttavia l’applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con sentenza n. 6739 depositata il 16 febbraio 2015, respingendo il ricorso di un conducente, avverso la pronuncia della Corte d’Appello con cui veniva condannato ad alcuni mesi di arresto ed al pagamento di un’ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver causato un incidente.

Lamentava il ricorrente come, nel caso di specie, ben fosse applicabile la sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, pur essendo stata contestata l’aggravante di cui all’art. 186 comma 2 bis, risultata tuttavia soccombente rispetto ad altre circostanze attenuanti e, dunque, neutralizzata.

Viceversa - ha stabilito la Cassazione a conferma di quanto dedotto in primo e secondo grado - il giudizio di soccombenza della circostanza aggravante, non fa tuttavia venir meno la sua sussistenza, potendo ciò eventualmente incidere solo sulla quantificazione della pena ma non sulla preclusione all’applicabilità di una sanzione alternativa.

Ciò detto – ed a conferma di una prevalente orientamento di legittimità – nel caso di specie, va affermata la inequivoca volontà del legislatore di ricollegare l’effetto ostativo non tanto all’applicazione dell’aggravante, quanto piuttosto alla ricorrenza del fatto che ha dato origine alla sua contestazione (l’aver provocato un incidente), a prescindere che l’aggravante sia risultata soccombente od equivalente rispetto alle attenuanti.

Tale bilanciamento infatti non elide il profilo di particolare allarme sociale connesso all’aggravante in esame.
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