No al controllo preventivo di legittimità per incarichi e consulenze di enti locali

Pubblicato il 28 novembre 2009

La Corte dei conti, sezione centrale di controllo sulla legittimità degli atti delle amministrazioni dello Stato, con delibera n. 20 del 27/11/2009, ha precisato che il controllo preventivo di legittimità ad opera della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 17, comma 30, del d.l. n. 78/2009, non trova applicazione per gli atti e i provvedimenti di incarichi e consulenze affidati da enti locali ed enti a loro collegatati.

La norma in parola, l’articolo 17, commi 30 e 30-bis, è stata deliberata con lo scopo di ampliare il controllo preventivo di legittimità della Corte anche agli atti e contratti di conferimento di incarichi ad esperti e specialisti, agli incarichi di studi e consulenza, per contenere la spesa pubblica, senza specificare i destinatari dell’obbligo.

La Corte nel rispondere ad un quesito posto da una Asl ha specificato che non è possibile assoggettare ad un controllo preventivo di legittimità da parte dello Stato atti di enti, come enti locali e territoriali, equiordinati al potere centrale.

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