No al disconoscimento generico. L’ufficio deve analizzare punto per punto il materiale difensivo

Pubblicato il 13 gennaio 2014 Un contribuente ricorre contro l’Amministrazione finanziaria ritenendo infondata la pretesa erariale e censurando, inoltre, l’operato dell’ufficio sia perché questo aveva emesso l’atto impositivo senza aver instaurato tra le parti alcun contraddittorio preventivo, sia perché si era evidenziato come lo stesso atto impositivo non avesse contestato puntualmente quanto riportato dal contribuente nel questionario di risposta, ma si era semplicemente limitato a definire illegittime le allegazioni di parte, ritenendole insufficienti a superare la presunzione di infedeltà della dichiarazione.

La Ctr Lombardia - sentenza 147/35/2013 – conferma la decisione di primo grado, accogliendo il ricorso del contribuente, e affermando che “decisiva appare la considerazione che, trattandosi di un accertamento sintetico, una volta che il contribuente ha fornito argomentazioni e documentazioni non palesemente destituite di fondamento, l'ufficio avrebbe dovuto confutare punto per punto le avverse allegazioni, non limitarsi a difendere il proprio operato, evidenziando genericamente l'insufficienza di quanto sostenuto dalla controparte”.

Ne deriva, dunque, che secondo i giudici lombardi l’accertamento è da ritenere infondato e il comportamento dell’Amministrazione finanziaria è da censurare dato che la stessa sia nella fase accertativa che in quella contenziosa ha proceduto semplicemente con il disconoscimento generico del materialo probatorio prodotto dal contribuente a sua difesa, senza procedere ad una contestazione puntuale. Da qui la necessità di accogliere la bontà della tesi sostenuta dal ricorrente, che inoltre è stata confortata anche da una atta documentazione.
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