No al risarcimento da demansionamento se prevalgono le mansioni della qualifica di appartenenza

Pubblicato il 05 marzo 2013 Secondo la Suprema corte di legittimità – sentenza n. 4301 del 21 febbraio 2013 – è da ritenere legittima l’adibizione del dipendente a mansioni inferiori per esigenze di servizio laddove venga comunque assicurato, in modo prevalente ed assorbente, l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza.

E ciò, soprattutto qualora venga accertato – come nel caso di specie - che l'espletamento delle mansioni inferiori, in quanto implicanti un impiego di energie lavorative di breve durata, “non incidono sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza”.

Sulla base di detti assunti la Corte di cassazione ha respinto il ricorso presentato da un dipendente comunale al fine di vedersi riconoscere un risarcimento dei danni professionali, morali ed esistenziali asseritamente subiti a causa del demansionamento di cui lamentava essere stato oggetto.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rapporto biennale pari opportunità: invio entro il 30 aprile

26/03/2026

Rapporto pari opportunità 2024-2025: invio entro il 30 aprile

26/03/2026

Modello TR: presentazione entro il 30 aprile

26/03/2026

Estorsione: quando la minaccia di licenziamento integra il reato

26/03/2026

CCNL Ambasciate - Stesura del 18/3/2026

26/03/2026

Credito Iva trimestrale, modello TR entro aprile

26/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy