No al voto in assemblea se non si è in regola con i versamento societari

Pubblicato il 23 novembre 2009

Il socio moroso mantiene il diritto di partecipare alle decisioni assembleari incidendo sul quorum costitutivo ma ad esso sarà inibito esprimere il voto. Sulla questione è intervenuto il comitato Triveneto dei notai che ha espresso il parere secondo cui le azioni detenute dal socio non in regola con i versamenti societari sono valide ai fini del quorum solo se il soggetto interviene di persona all’assemblea. Questo potrebbe portare il socio ad esercitare una sorta di ricatto nel caso in cui dalla sua partecipazione dipendesse il raggiungimento del quorum per poter deliberare.

Differenze si ritrovano nel diritto di voto di socio di spa, titolare di azioni interamente liberate ed insieme di azioni in mora con i versamenti e socio di srl titolare di partecipazione interamente liberata che incrementa la stessa con una quota per la quale risulta in mora: il primo sarà sospeso dal voto solo per le azioni in mora ma non per le azioni liberate; il secondo non potrà esercitare il diritto di voto nei confronti di tutta la partecipazione. Ciò è la conseguenza del concetto di unitarietà di quota di srl.

Relativamente alla liquidazione di società il comitato Triveneto dei notai sottolinea come non è possibile arrivare alla cancellazione della società se non è stato completato tutto l’iter della liquidazione. Ma la società sottoposta a liquidazione può sempre trasformarsi in altra entità, anch’essa sottoposta a liquidazione oppure operare in bonis a seconda della rimozione o meno della causa di scioglimento. Nelle trasformazioni omogenee la revoca della liquidazione dovrà essere indicata nell’atto di trasformazione, altrimenti la società continuerà ad essere ritenuta in liquidazione.

Qualora, a causa di morte, intervengano trasferimenti a più soggetti di azioni spa o sapa o partecipazioni in srl, si verifica una comunione incidentale; quando si determinerà lo scioglimento di tale comunione sarà necessario documentare agli amministratori l’atto di divisione che in caso di srl dovrà trattarsi di scrittura privata autenticata o di atto pubblico.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy