No alla commutazione della misura di sicurezza in assenza del rapporto di specialità

Pubblicato il 16 settembre 2011 Per le Sezioni unite penali di Cassazione – sentenza n. 34091 del 15 settembre 2011 - “la preclusione del giudicato, nel procedimento di sorveglianza in materia di misure di sicurezza, opera rebus sic stanti bus e non impedisce, una volta esauriti gli effetti della precedente decisione, la rivalutazione della pericolosità del soggetto e la conseguente individuazione di una eventuale nuova misura da applicare sulla base di ulteriori elementi non valutati, perché palesatisi successivamente all'adozione del provvedimento divenuto definitivo o, pur preesistenti, non presi da questo in considerazione”.

Tuttavia – precisa la Suprema corte - la misura di sicurezza della libertà vigilata che sia stata applicata per effetto della dichiarazione di abitualità nel reato non può essere sostituita, per sopravvenuta infermità psichica, con la misura del ricovero in casa di cura e custodia in quanto non opera, in tale ipotesi, la disposizione di cui all'articolo 232, comma terzo, del Codice penale.

La vicenda esaminata dai giudici del massimo consesso riguardava un uomo, imputato per tentata violenza sessuale, a cui la Corte di merito aveva commutato la misura di sicurezza della libertà vigilata, disposta sulla base dell'abitualità del reato, alla pena detentiva, a seguito di una valutazione che riguardava il peggioramento della patologia psichiatrica di cui soffriva lo stesso.
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