No alla conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a lavoro subordinato

Pubblicato il 31 agosto 2015

Il Ministero dell’Interno, con nota prot. n. 4621 del 27 agosto 2015, ha comunicato di aver chiesto un parere al Consiglio di Stato in merito alla validità del proprio orientamento che non ritiene accoglibili le istanze presentate dai religiosi finalizzate ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

A tal proposito, si ricorda che la normativa riguardante la conversione dei permessi di soggiorno prevista dall’art. 14 del D. P. R. n. 394/1999, non prevede tale tipologia di conversione ma la giurisprudenza non sempre è univoca.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 1048/2015, espresso nell’adunanza del 15 luglio 2015, ha ritenuto di confermare l’applicazione della normativa così come operata dal Ministero dell’Interno, in quanto la specificità ed eccezionalità del permesso di soggiorno per motivi religiosi esclude, in mancanza di una disposizione esplicita, la facoltà di conversione di detto permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

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