No alla conversione in credito tributario delle Dta rilevate dal 2013

Pubblicato il 30 maggio 2015

Sono giunte all'Agenzia delle Entrate numerose richieste di chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale da riservare al soggetto che abbia iscritto in bilancio DTA riferite ad affrancamenti plurimi, successi al primo, di uno stesso avviamento.

L'Agenzia fornisce delucidazioni nella risoluzione n. 55 del 29 maggio 2015, nella quale viene affrontata proprio la disciplina del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio, relative ad affrancamenti plurimi, successivi al primo, di un medesimo avviamento.

L'Agenzia, facendo esplicito richiamo alla Comunicazione della Banca d'Italia dell'8 maggio 2013, rivolta agli intermediari finanziari, secondo cui la modalità di conseguire incrementi immediati in termini di Core Tier 1 – attraverso la rilevazione di Dta “connesse con affrancamenti plurimi del medesimo avviamento” – non era certamente l'obiettivo del DL 255/2010 (disciplina di riferimento delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio), sancisce che:

non sono trasformabili in crediti d’imposta – ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 58, del Dl 225/2010 – le Dta, connesse con gli affrancamenti successivi a quello iniziale di un medesimo avviamento, iscritte ex novo a decorrere dall’esercizio chiuso, oppure in corso, al 31 dicembre 2013, visto che, secondo le istruzioni della Banca d’Italia, le citate Dta vanno dedotte ab origine dal patrimonio di vigilanza.

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