No alla custodia cautelare in caso di mutuo, occasionale, ad un amico

Pubblicato il 20 gennaio 2010
I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 2404 depositata il 19 gennaio 2010, hanno annullato l'ordinanza con cui il Tribunale delle libertà di Catanzaro aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo, imputato del reato di esercizio abusivo del credito per aver erogato un mutuo di denaro in favore di un amico.

Per la Corte di legittimità, il delitto di specie è ravvisabile, ai sensi dell'articolo 132 del Decreto legislativo 385/1993, solo se l'attività venga svolta nei confronti del pubblico, essendo sufficiente, cioè, che tale attività venga rivolta ad un numero non determinato di persone. Diverso il caso esaminato dove il mutuo di denaro era stato prestato, occasionalmente, in favore di un amico.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

ISCRO: come prepararsi alla scadenza del 31 ottobre

31/10/2025

Assegno per il nucleo familiare anche ai nonni se c’è la vivenza a carico

31/10/2025

CCNL Trasporto a fune - Stesura del 16/5/2025

31/10/2025

Trasposto a fune. Nuovo Ccnl

31/10/2025

Welfare as a Service: dall’Inps nuove funzionalità in arrivo

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy