No alla nullità del pignoramento se il vizio è sanato dalla nota di trascrizione

Pubblicato il 04 aprile 2015 Con sentenza n. 6833 depositata il 3 aprile 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha accolto il ricorso presentato da una debitrice, avverso la pronuncia con cui il Tribunale aveva respinto la sua opposizione agli atti esecutivi.

Detta opposizione, in particolare, trovava fondamento nella dichiarata improseguibilità dell’espropriazione immobiliare in questione, in quanto la quota del bene esecutato di spettanza della debitrice ricorrente, non era stata puntualmente indicata nell’atto di pignoramento, bensì, solo nella relativa nota di trascrizione.

Sul punto, la Cassazione ha stabilito come nel caso di specie non possa ritenersi nullo l’atto di pignoramento, ancorché presenti delle constatate lacune in ordine alla specificazione della quota appartenente alla debitrice, comproprietaria del bene staggito.

Detta informazione, infatti, è chiaramente desumibile dalla nota di trascrizione, che si colloca – quale attività contestuale e non distinta – in un rapporto di interazione e complementarità con l’atto impugnato, tale da emendare in vizio in esso riscontrato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI 2026 in GU: guida alle novità di lavoro

24/03/2026

Fondo Forma.Temp e AIS 2026: requisiti, limiti e procedure di rimborso

24/03/2026

Semplificazioni e incentivi fiscali nella Legge annuale PMI

24/03/2026

Successioni e partecipazioni societarie: niente esenzione senza controllo effettivo

24/03/2026

Indennità di discontinuità 2026: domanda entro il 30 aprile, con nuovi requisiti

24/03/2026

Privacy negli studi professionali: guida CNDCEC e sistema PIMS

24/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy