No alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta se il mutuo è stato stipulato in Ecu

Pubblicato il 09 ottobre 2013 La Suprema corte di legittimità, con la sentenza n. 22808 del 7 ottobre 2013, ha definitivamente respinto il ricorso presentato dal cliente di un istituto di credito al fine di ottenere la risoluzione di un contratto di mutuo stipulato in Ecu (European currency unit) per l'acquisto di un immobile, sull'assunto della sopraggiunta eccessiva onerosità del contratto in essere con la banca.

Secondo la Cassazione, in particolare, l'alea che caratterizzava di per sé quel tipo di contratto, comprendendo anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle normali fluttuazioni del mercato, non legittimava la risoluzione nei termini dedotti dal cliente.

Ed infatti, aderendo all'ipotesi di mutuo stipulato in Ecu, le parti avevano esercitato liberamente la loro autonomia negoziale e scelto la particolare aleatorietà del medesimo.
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