No alla sospensione senza la prova della concorrenza illecita

Pubblicato il 21 maggio 2014 E' stata ribaltata, con rinvio, dai giudici di Cassazione – sentenza n. 11029 del 20 maggio 2014 – la decisione con cui le corti di merito avevano confermato la sanzione disciplinare della sospensione impartita da un Consiglio dell'ordine notarile nei confronti di un notaio accusato di concorrenza illecita per asserito esercizio in una sede secondaria non dichiarata.

Il notaio era stato ritenuto sanzionabile sulla base della contestazione di alcune fatture di importo considerevole dalle quali erano stati desunti dei pagamenti occulti a procacciatori d'affari.

Attenta analisi della documentazione in atti

Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, da un'attenta analisi della documentazione in atti avrebbe potuto ricavarsi, in realtà, una compatibilità con il numero “elevatissimo” di atti prodotti dal notaio fuori sede.

In assenza di una prova circostanziata circa la condotta concorrenziale contestata la sanzione disciplinare doveva essere esclusa.
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