No all’abuso del diritto se il fisco non indica le norme violate

Pubblicato il 28 luglio 2011 Nuova pronuncia sul tema dell’abuso del diritto emanata dalla Corte di cassazione che precisa un principio a cui deve attenersi l’Amministrazione finanziaria quando contesta l’abuso del diritto.

Nella sentenza n. 16428 del 27 luglio 2011 i giudici di legittimità rammentano un punto fermo già fissato in precedenti sentenze ossia che la realizzazione dell’elusione può verificarsi anche senza la violazione di una particolare norma di legge, in quanto è sufficiente che il contribuente consegua un risparmio d’imposta attraverso l’uso distorto di strumenti giuridici, in sé non illeciti, senza che vi sia una valida ragione economica a giustificazione dell’operazione effettuata.

Però, precisa la Corte di cassazione, l’Amministrazione finanziaria quando contesta l’elusione fiscale deve indicare gli obblighi, i divieti o le norme che sono state oggetto di abuso. Inoltre occorre segnalare i motivi per i quali l’operazione eseguita sarebbe priva di valide ragioni economiche.

Nel caso concreto, l’ufficio tributario non ha né minimamente indicato quale fosse il comportamento ritenuto elusivo tenuto da una società e né la norma di cui si è fatto abuso.

Con diversa pronuncia, n. 16431, la Corte suprema ha ritenuto esistente l’abuso del diritto nel comportamento diretto a fruire di un regime agevolato sfruttando la mera correttezza formale della contabilità Iva, ma in realtà eludendo l’applicazione di norme fiscali.
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