No all’accertamento fondato esclusivamente sui dati extracontabili rinvenuti nella chiavetta

Pubblicato il 02 marzo 2012 Con ordinanza n. 3170 del 29 febbraio 2012, la Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso presentato da una società avverso la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano confermato un avviso di accertamento Iva-Irpeg-Irap per l’anno 2003 basato sui dati extracontabili rinvenuti, dalla Guardia di finanza, in una pen-drive che si trovava presso la sede aziendale.

Per parte ricorrente, il giudicante di merito aveva illegittimamente ritenuto che la "contabilità parallela" rinvenuta nella pen-drive fosse afferente ai ricavi della sola attività non contabilizzata e non invece ai ricavi dell'intera attività aziendale per gli anni ivi considerati, cosi come era stato dalla stessa.

La Suprema Corte, ritenendo fondata tale doglianza, ha spiegato come apparisse insufficiente e inadeguata la motivazione resa nella sentenza, motivazione esclusivamente fondata sull'attribuzione di un onus probandi fatto gravare solo sulla parte ricorrente, nonchè su di un argomento logico - l’irragionevolezza di una duplicazione dei dati contabili ufficiali – “che non appare avere una sua intrinseca coerenza, e per quanto non avrebbe dovuto apparire peculiarmente gravosa un'indagine disposta d'ufficio volta al raffronto delle due contabilità onde precisare l'effettivo ambito contenutistico di quella "parallela"”.
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