No all’imposta sostitutiva sul cambio di punti fedeltà di diverse operazioni a premio

Pubblicato il 20 febbraio 2014 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23 del 19 febbraio 2014, chiarisce la corretta applicazione dell’imposta sostitutiva del 20% nell’ipotesi di conversione di punti fedeltà di diverse operazioni a premio.

Riconsiderando la precedente posizione assunta con la risoluzione 101/E del 26 novembre 2012, secondo la quale la conversione dei punti fedeltà doveva scontare l'imposta sostitutiva dell'Iva, ora l’Amministrazione finanziaria sostiene che non è applicabile l’imposta sostitutiva del 20% alla fattispecie della conversione dei punti assegnati ai partecipanti nell'ambito di un'operazione a premio, in punti che permettono di ottenere premi dal catalogo di una diversa operazione.

Ciò in quanto, come sottolineato anche in un recente parere del Mise, i punti in sé non hanno alcun valore concreto e non sono idonei a rappresentare il diritto al conseguimento dei premi in assenza di altre condizioni previste dalle stesse operazioni di raccolta.

Pertanto, diversamente da quanto sostenuto in precedenza, l’Agenzia conclude che il valore dei punti assegnati non è da assoggettare all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 19, comma 8, della legge n. 449/1997.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy