No all'improcedibilità dell'azione se l'assicurazione è informata con raccomandata del cliente

Pubblicato il 06 maggio 2011 La Corte di legittimità, con sentenza n. 9912 del 5 maggio 2011, ha spiegato che quando l'istituto assicuratore venga a conoscenza della richiesta di danno conseguente a sinistro stradale mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal proprio cliente viene comunque soddisfatta la ratio della norma che impone la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato nelle forme previste dalla legge.

Per la Corte, infatti, è possibile soddisfare l'onere imposto al danneggiato anche “con atti equipollenti a quello previsto dalla legge purché ugualmente idonei a soddisfare lo scopo di consentire alla compagnia di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali”. In tali casi, in definitiva, non può essere pronunciata l'improcedibilità della domanda giudiziale avanzata dal danneggiante.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy