No all’utilizzo degli asciugamani comuni nel calcolo del maggior pernottamento in albergo

Pubblicato il 19 settembre 2011 Analizzando il ricorso presentato da una società di gestione alberghiera, risultata non congrua agli studi di settore, la Ctr Veneto ha confermato la pronuncia della Ctp e ha ribadito il principio secondo cui in presenza di una non congruità e una discordanza tra i dati relativi ai pernottamenti registrati dall’azienda e quelli indicati dallo studio di settore, i verificatori non possono ricostruire i ricavi - derivanti dal numero dei pernottamenti – prendendo in considerazione il numero di asciugami utilizzati, compresi quelli dei bagni comuni dell’albergo.

Nella sentenza n. 32/16/11, infatti, si precisa che la ricostruzione dei ricavi attraverso un coefficiente che tenga conto del numero degli asciugamani utilizzati, sulla base del quale calcolare il numero delle persone ospitate e di conseguenza il prezzo di ogni pernottamento in “nero”, non può non tener conto degli asciugamani utilizzati in più nei bagni comuni dell’albergo previsti dalla legge e senza i quali si sarebbe arrivati ad una sostanziale coincidenza tra il numero degli stessi e le fatture emesse.

Dunque, il calcolo dei maggiori pernottamenti rispetto a quelli dichiarati non deve tener conto degli asciugamani utilizzati nei bagni comuni dell’hotel ed, inoltre, ogni pernottamento accertato deve essere valorizzato ad un prezzo medio ponderato per persona ospitata, includendo nel conteggio ogni tipologia di camera e non solo quella singola. È accoltà, così, la contestazione della società alberghiera che si opponeva all’utilizzo dell’accertamento induttivo per mancanza delle presunzioni gravi, precise e concordanti.
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