Non basta l'irregolare registrazione di un prelevamento per invertire l'onere della prova

Pubblicato il 03 luglio 2013 Con ordinanza n. 16757 depositata il 2 luglio 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da una Srl contro la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato un avviso di accertamento ai fini Iva-Irpef-Irap emesso a seguito di Pvc e sulla scorta di indagini bancarie appositamente disposte, nel quale erano stati contestati un maggior reddito imponibile, un maggior valore netto della produzione e un maggior volume d'affari rispetto a quanto era stato dichiarato.

La Suprema corte di legittimità, in particolare, ha ritenuto condivisibili le doglianze avanzate dalla contribuente la quale aveva lamentato che non fosse sufficiente l'irregolare registrazione di un prelevamento bancario per invertire l'onere della prova a proprio sfavore e considerare il prelievo un ricavo; nella specie, infatti, i verificatori avevano ritenuto “irregolari” le citate annotazioni solo perché registrate come prelevamenti di cassa, mentre le somme erano state prelevate per pagare i fornitori.

Di fronte a queste specifiche doglianze – si legge nel testo della decisione - il giudice di merito aveva omesso di argomentare in maniera trasparente le ragioni del proprio convincimento, limitandosi a generiche considerazioni circa la fondatezza della presunzione concernente i versamenti bancari, venendo meno “al dovere di motivare in maniera adeguata su quanto oggetto di contraddittorio”.

Sempre in materia di indagini bancarie e accertamento fiscale, la Cassazione, con ordinanza n. 16579 del 2 luglio 2013, ha affermato che l'autorizzazione sulla base della quale, ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, numero 7 del Dpr n. 633/1972, possono essere espletate indagini sui conti correnti del contribuente, risponde a finalità di mero controllo e non è necessario che sia motivata.

L'accertamento basato sulle indagini bancarie, ossia, è da ritenere valido anche nel caso in cui l'autorizzazione relativa a queste ultime sia priva di motivazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

Appalti, Anac aggiorna il Bando tipo n. 1/2023

09/05/2025

Bonus Giovani under 35: esonero ristretto per le assunzioni nella Zes Unica

09/05/2025

Cedolare secca: legittima anche se il conduttore è un imprenditore

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy