Non ci sono obblighi sulle organizzazioni sindacali con cui trattare

Pubblicato il 11 giugno 2013 Con la sentenza n. 14511, del 10 giugno 2013, la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, rigetta il ricorso presentato da un sindacato non confederale avverso la decisione di un datore di lavoro di applicare un trattamento concordato con altri sindacati, in sostituzione di un accordo siglato in precedenza anche dal sindacato autonomo, e di applicarlo a tutti i lavoratori iscritti al sindacato non firmatario nonostante la manifesta volontà contraria.

I giudici della Corte, nell'evidenziare come l'ordinamento italiano riconosca l'autonomia negoziale nella scelta delle oo.ss. con le quali sottoscrivere un accordo, sottolineano come nell'attuale sistema che norma l'attività sindacale non sia in vigore il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie organizzazioni sindacali. Pertanto, il datore di lavoro non ha l'obbligo di trattare per la stipula di un contratto collettivo con tutte le organizzazioni sindacali.

Non si realizza inoltre, nel caso in esame, l'ipotesi di condotta antisindacale prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, che si configura solo quando risulta un uso distorto da parte del datore di lavoro della sua libertà negoziale che leda la libertà sindacale dell'organizzazione esclusa.

Sempre in riferimento allo Statuto dei lavoratori. i giudici precisano che il principio di parità di trattamento è stato accolto solo per i lavoratori, mentre per i sindacati si fa riferimento al criterio della maggiore rappresentatività sul piano nazionale, “criterio che non impone una uguaglianza di trattamento dei sindacati forniti di tale requisito, né tantomeno impone l'estensione ad associazioni sindacali diverse da quelle stipulanti condizioni dell'esercizio dell'attività sindacale riconosciute da contratti collettivi, più favorevoli di quelle previste per legge”.
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