Non diffidabile l’impiego nello spettacolo senza il certificato di agibilità

Pubblicato il 08 luglio 2015

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di richiesta di parere da parte di una Direzione del Lavoro, con nota prot. 10767 del 3 luglio 2015, ha specificato che la diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, non è applicabile alla fattispecie illecita di cui all’art. 6, DLCPS n. 708/1947, relativa all’impiego, nello spettacolo, di lavoratori senza il prescritto certificato di agibilità.

Per il Ministero, poiché la condotta integrante l’illecito consiste nel mancato possesso del certificato, la stessa non può considerarsi sanabile perché l’eventuale regolarizzazione non implica un mero adempimento documentale ma, bensì, l’effettuazione del protocollo preventivo da parte dell’ente previdenziale preordinato al suo rilascio, non attivabile ex post.

Infatti, sottolinea la nota, il rilascio del certificato di agibilità è condizionato al positivo riscontro da parte dell’ente previdenziale della condizione di regolarità contributiva dell’impresa, al fine di assicurare una tutela rafforzata ai lavoratori dello spettacolo ed a contrastare fenomeni di evasione contributiva.

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