Non è discriminante l’indennità a forfait per il contratto a termine nullo

Pubblicato il 09 febbraio 2015 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 2053 del 4 febbraio 2015, ha sostenuto che l’indennità a forfait prevista dall’art. 32, Legge n. 183/2010, non realizza una violazione del principio di discriminazione, ricordando che la Corte di Giustizia UE ha affermato che, sulla scorta del solo principio di uguaglianza/non discriminazione, previsto dalla clausola n. 4 della Direttiva 1999/70/CE, non si può ritenere violata la parità di trattamento, perché non appaiono direttamente comparabili la tutela prevista per la illegittima interruzione dei contratti a tempo indeterminato ex art 18, Legge n. 300/70, nella formulazione ante riforma c.d. Fornero, e quella dovuta per l’ipotesi di illegittima interruzione dei contratti a termine.

L’indennità ex art. 32, Legge n.183/2010, configura, infatti, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303/2011, una sorta di penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo, ed è liquidata dal giudice a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto intermedio (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione del rapporto).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy