Non è estorsione l’assunzione “vincolata” di lavoratori

Pubblicato il 04 maggio 2010
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16733 del 2010, riconosce che non commette reato di estorsione né di violenza privata l’imprenditore che subordina l’assunzione di ex dipendenti della ditta cui egli subentra, alla rinuncia delle pregresse retribuzioni maturate in capo al vecchio contratto di lavoro.

Secondo la Suprema corte, la pretesa non è condannabile in quanto rientra nella normale dialettica contrattuale in cui entrambe le parti cercano di ottenere le condizioni più favorevoli.

Il caso di specie riguarda il titolare di una ditta di pulizie che, vinto l’appalto di servizio con la PA, aveva posto come condizione per riassumere i lavoratori licenziati dalla precedente impresa appaltatrice proprio quella di rinunciare a qualunque pendenza (Tfr e ad altre spettanze retributive) dovuta dal precedente datore di lavoro. Secondo la Corte, la nuova impresa non è obbligata a subentrare nel rapporto di lavoro con continuità giuridica o ad assumere ex novo i lavoratori sentendosi obbligata a pagare le pendenze della precedente gestione, cosicché è accettabile un discorso di riassunzione “vincolata”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prospetto informativo disabili in scadenza il 31 gennaio 2026

19/01/2026

CCNL Attività ferroviaria - Verbale di accordo del 13/1/2026

19/01/2026

Ccnl Attività ferroviaria. Apprendistato di alta formazione

19/01/2026

Legge di Bilancio 2026: l'analisi dei Consulenti del lavoro

19/01/2026

TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2025

19/01/2026

IVA indebitamente detratta e confisca per equivalente nei reati tributari

19/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy