Non è ingiurioso rivolgersi al collega avvocato con l'espressione “ridicolo”

Pubblicato il 18 aprile 2011 Non costituisce reato, in particolare quello di ingiuria, apostrofare come “risibille”, durante il dibattimento, l'atteggiamento sostenuto da un collega avvocato. L'affermazione arriva dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione, sentenza del 14 marzo 2011, n. 10188, che ha condannato al pagamento delle spese del processo l'avvocato che aveva proposto ricorso, anche in sede civile davanti al giudice di pace.

Gli ermellini hanno ritenuto erronea la sentenza del GdP che aveva sostenuto come il nocciolo della questione fosse il fatto che il ricorrente si fosse “sentito offeso” dall'espressione usata dal collega. Ma in realtà nei delitti contro l'onore, il fatto costitutivo è rappresentato dalla capacità offensiva, in base al significato sociale, delle espressioni utilizzate.

In conclusione la sentenza ha osservato come “Definire ridicolo l’argomentare del proprio avversario è certamente un modo di esprimersi sgradevole e, forse, deontologicamente riprovevole, ma, non per questo, integrante gli estremi dei delitti ex artt. 594 o 595 cp.”.
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