Non è nulla la notifica effettuata a persona estranea, che si qualifica come familiare

Pubblicato il 02 agosto 2013 Non viene inficiata la validità della notifica dal fatto che la persona, che ha ricevuto l'atto di accertamento dall'ufficiale giudiziario, si è qualificata come coniuge del destinatario, pur non essendolo, anzi risultando del tutto estranea all'ambito familiare dell'interessato. Lo ha precisato, ribaltando le due decisioni di merito, la Corte di cassazione, con sentenza n. 18492 del 1° agosto 2013.

Sul punto, la Corte richiama una sua precedente pronuncia (n. 239/2007), in cui si chiariva che: “In caso di notificazione effettuata a norma dell’art. 139, comma secondo, cod. proc. civ., con consegna dell’atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all’azienda, all’ufficio o allo studio del medesimo, l’intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l’atto ricevuto”.
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