Non paga l'Irap l'avvocato con strumenti in comodato

Pubblicato il 02 settembre 2009
Con una recente sentenza, la n. 18973 del 31 agosto 2009, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un avvocato al quale era stato negato, dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, il diritto al rimborso dell'Irap per gli anni 1998/2001. I giudici di legittimità, nel ribadire che il requisito dell'autonoma organizzazione “ricorre quando il contribuente sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, hanno ritenuto fondate le ragioni del ricorrente il quale, per gli anni in contestazione, aveva usufruito esclusivamente di una stanza e di un computer concessigli in comodato dal padre nell'ambito della propria attività professionale.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Agenzie immobiliari - Flash

21/05/2025

Filiera legno per arredo, chiusura sportello per esaurimento fondi

21/05/2025

Bonus Donne ZES Unica: divieto di licenziamento esteso all’unità operativa

21/05/2025

Bonus rottamazione auto: fino a 11.000 euro per veicoli elettrici

21/05/2025

Stop al bando Investimenti sostenibili 4.0

21/05/2025

Costo del lavoro nel settore cultura e turismo

21/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy