Non paga l'Irap l'avvocato con strumenti in comodato

Pubblicato il 02 settembre 2009
Con una recente sentenza, la n. 18973 del 31 agosto 2009, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un avvocato al quale era stato negato, dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, il diritto al rimborso dell'Irap per gli anni 1998/2001. I giudici di legittimità, nel ribadire che il requisito dell'autonoma organizzazione “ricorre quando il contribuente sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, hanno ritenuto fondate le ragioni del ricorrente il quale, per gli anni in contestazione, aveva usufruito esclusivamente di una stanza e di un computer concessigli in comodato dal padre nell'ambito della propria attività professionale.

Eleonora Pergolari
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