Non paga l'Irap l'avvocato con strumenti in comodato

Pubblicato il 02 settembre 2009
Con una recente sentenza, la n. 18973 del 31 agosto 2009, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un avvocato al quale era stato negato, dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, il diritto al rimborso dell'Irap per gli anni 1998/2001. I giudici di legittimità, nel ribadire che il requisito dell'autonoma organizzazione “ricorre quando il contribuente sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, hanno ritenuto fondate le ragioni del ricorrente il quale, per gli anni in contestazione, aveva usufruito esclusivamente di una stanza e di un computer concessigli in comodato dal padre nell'ambito della propria attività professionale.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Volontariato e formazione: novità dal ministero del lavoro

27/10/2025

Modello 770 e CU 2025 redditi esenti: scadenza 31 ottobre e istruzioni operative

27/10/2025

Dividendi, IVA e marchi: cosa cambia con la LdB 2026

27/10/2025

Magistrati ordinari: nuovo bando di concorso per 450 posti

27/10/2025

Riduzione contributiva nel settore edile per il 2025 confermata all’11,50%

27/10/2025

CNDCEC, presentata la terza guida operativa sull’intelligenza artificiale

27/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy