Non rientrano nella V salvaguardia i contratti a termine cessati per scadenza

Pubblicato il 24 settembre 2014 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 12770 del 17 settembre 2014, ha chiarito che non rientrano nella quinta salvaguardia i lavoratori a tempo determinato, cessati entro il 30 giugno 2012 per naturale scadenza del contratto.

Nella stessa nota è stato, comunque, evidenziato, per opportuna informativa, che all'interno del DDL S1558, già approvato in prima lettura alla Camera dei deputati, recante la “sesta salvaguardia", è previsto l'accesso alla salvaguardia nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con contratto a tempo determinato cessati dal lavoro tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, entro il quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Regime fiscale per i neo residenti in Italia

02/10/2025

Premi di risultato e welfare aziendale: dalla conversione alla partecipazione

02/10/2025

Bonus prima casa valido in caso di permute e immobili da costruire

02/10/2025

Premi di risultato: conversione in welfare e nuove forme di partecipazione

02/10/2025

Cassazione: sospensione per un avvocato che ha alterato una procura alle liti

02/10/2025

Decreto giustizia: via libera definitivo

02/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy